(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       17  del 1 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il primo  comma  dell'art.  6  (contributo  standard)  della  legge
regionale 10 agosto 1993, n. 46, e' sostituito dal seguente:
   1) il contributo standard di esercizio viene determinato in misura
pari al 68% del costo standard per i servizi interurbani di interesse
provinciale  ed extraurbani di interesse comunale e in misura pari al
50% del  costo  standard  per  i  servizi  interurbani  di  interesse
regionale.  I  servizi  balneari  non vengono ammessi a contributo. I
singoli comuni  determinano  il  rispettivo  contributo  standard  di
esercizio.